Ultima modifica: 10 Agosto 2021
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DECRETO LEGGE DEL 06.08.21 : OBBLIGO GREEN PASS PERSONALE SCOLASTICO DAL 01.09.21

DECRETO LEGGE DEL 06.08.2021 : OBBLIGO GREEN PASS PERSONALE SCOLASTICO DAL  01.09.2021

Il Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021 ha approvato il Decreto-legge 111 (pubblicato sulla GU del 6.8.21)

recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti“.

Con il nuovo decreto, mentre dal 6 agosto il Green pass è obbligatorio per ristoranti al chiuso e diverse attività economiche e sociali (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105), dal 1.09.2021 è prevista l’estensione dell’obbligo al personale scolastico.

Dal Comunicato Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.32 del 5.8.2021
(https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-32/17592)

Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:

  • è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
  • è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
  • Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.

Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.

Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.