Privacy – DPCM – Covid 19
19 ottobre 2020
- Privacy – DPCM 13 e 18/10 e Ordinanza regionale n. 620 del 16/10
Il DPCM 13/10, per quanto interessa direttamente e stando al testo originario, va a confermare nella sostanza quanto disposto in precedenza.
Simili osservazioni concernono anche l’Ordinanza regionale del 16/10: in argomento, richiamo l’attenzione ai nn. 1.5 (“Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro”) e 1.6 (“Rilevazione della temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia“) che, pur confermando quanto precedentemente previsto in merito alla rilevazione della temperatura corporea, contengono qualche ulteriore specificazione rispetto alle disposizioni precedenti.
Il DPCM 18/10, tra le altre cose, dispone:
- art. 1, comma 1, lett. d), n. 5: “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza“;
- art. 1, comma 1, lett. d), n.6: “fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza“;
- al medesimo n. 6: “Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni“.